Separazione giudiziale in Italia
- Separazione giudiziale in Italia
- Presupposti per la separazione giudiziale
- Differenze con la Separazione Consensuale
- La separazione giudiziale in contesto internazionale
- Giurisdizione e legge applicabile
- Procedure per la separazione giudiziale internazionale
- Affidamento dei figli nella separazione giudiziale internazionale
- Aspetti patrimoniali nella separazione giudiziale internazionale
- La separazione in Italia di coniugi stranieri e la separazione di cittadini italiani all’estero
- Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere
- Consulenza legale per separazione giudiziale
La separazione giudiziale non è solo un procedimento legale complesso, ma rappresenta anche un momento di profondo impatto emotivo per i coniugi. Quando non si riesce a trovare un accordo sulla decisione di separarsi o sulle condizioni per regolare la crisi matrimoniale, diventa inevitabile presentare un ricorso per separazione giudiziale.
La crisi coniugale, spesso accompagnata da tensioni e incomprensioni, richiede non solo un’accurata gestione giuridica, ma anche una sensibilità particolare verso lo stato emotivo delle parti. La normativa attuale non focalizza più l’attenzione sulla colpa o sulle violazioni specifiche dei doveri matrimoniali, ma valuta elementi più soggettivi, ossia l’intollerabilità della convivenza e il rischio di un grave pregiudizio per l’educazione dei figli, criteri – previsti come alternativi – che inevitabilmente toccano corde delicate della vita familiare.
Affrontare un procedimento giudiziale significa spesso rivivere momenti dolorosi, dover spiegare le ragioni di una rottura e confrontarsi con la possibilità di decisioni che cambieranno radicalmente la vita di tutti i membri della famiglia. Ansie, preoccupazioni. Per questo, la scelta dell’avvocato non può basarsi esclusivamente sulla preparazione giuridica, ma deve tener conto anche dell’empatia e della capacità di ascolto del professionista.
Boschetti Studio Legale, consapevole del forte impatto emotivo e psicologico che una separazione comporta, offre un supporto legale che unisce competenza e comprensione, guidando i propri assistiti con un approccio che non solo tutela i loro diritti, ma considera anche l’importanza di preservare la loro dignità e serenità emotiva durante tutto il percorso, e impegnandosi ad operare in modo empatico e collaborativo. Nei casi di difficoltà più estrema, lo Studio propone il supporto di psicologi e psicoterapeuti di sua stretta fiducia, esperti in crisi coniugali, consentendo così al cliente di accompagnare al percorso legale un supporto di tipo psicologico.
Essere seguiti da un team di avvocati che, oltre a dominare la materia giuridica, sia capace di ascoltare e comprendere le paure, le ansie e le preoccupazioni legate alla separazione, può fare la differenza, rendendo più affrontabile un’esperienza cruciale, qual è la rottura di un matrimonio.
Presupposti per la separazione giudiziale
Come già anticipato, l’attuale normativa in materia di diritto di famiglia prevede che la separazione non sia più riconducibile a un concetto di colpa, ma possa fondarsi su fatti che si siano verificati all’interno della famiglia, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, oppure da arrecare grave pregiudizio all’educazione dei figli. L’attribuzione della responsabilità del fallimento del rapporto matrimoniale (c.d. addebito) è soltanto eventuale, e in ogni caso non costituisce un presupposto della sentenza di separazione.
Il concetto di intollerabilità della convivenza si colloca al centro delle valutazioni in tema di separazione giudiziale e ha subito diverse interpretazioni nel corso del tempo. In passato, si riteneva che tale intollerabilità dovesse basarsi su circostanze di estrema gravità, tali da rendere oggettivamente insostenibile la comunione di vita fra i coniugi secondo una prospettiva sociale condivisa. Ad esempio, situazioni di violenza fisica, minacce gravi o tradimenti reiterati erano considerate cause che non permettevano il proseguimento della convivenza. Tuttavia, questa visione, sebbene inizialmente adottata dalla giurisprudenza, è stata progressivamente abbandonata perché ritenuta troppo rigida, trascurando aspetti soggettivi e valori personali.
Nell’attuale orientamento giurisprudenziale, l’intollerabilità viene letta in modo più flessibile, tenendo conto di elementi che possono derivare anche dalla percezione individuale di uno solo dei coniugi. Una crescente disaffezione, un distacco emotivo irreparabile o il semplice venir meno della volontà di vivere insieme sono considerati sufficienti a fondare una domanda di separazione. Per esempio, un coniuge potrebbe sentire intollerabile continuare la convivenza dopo un episodio di infedeltà, anche se occasionale, qualora la fedeltà rappresenti per lui un valore imprescindibile.
La separazione giudiziale non richiede più che il giudice valuti la rilevanza delle ragioni presentate, ma parte dal presupposto che il consenso alla vita matrimoniale debba essere rinnovato ogni giorno. Spesso, l’intollerabilità non nasce da un singolo evento, ma da un accumulo di tensioni e incomprensioni prolungate nel tempo. Situazioni come la presenza di una malattia grave, problemi legati alla sterilità o dall’assenza emotiva/affettiva del coniuge, o ancora, dalla persistente incapacità di adattarsi a visioni di vita differenti, sono esempi che possono alimentare una crisi irreparabile.
Boschetti Studio Legale fornisce un’assistenza completa e personalizzata in ogni fase della separazione giudiziale, rappresentando una scelta di prim’ordine per chi è alla ricerca di uno studio legale per separazioni internazionali. Grazie all’esperienza acquisita negli anni, gli avvocati dello studio guidano i clienti nella raccolta delle prove necessarie, nella redazione del ricorso e nella gestione dei confronti in tribunale. Inoltre, ci impegniamo a trovare soluzioni equilibrate e mirate, che possano salvaguardare gli interessi economici e morali dei clienti, e, primo tra tutti, l’interesse superiore dei figli minori.
Differenze con la Separazione Consensuale
La separazione consensuale si basa su un accordo tra i coniugi, che insieme definiscono le condizioni relative alla gestione dei figli, alla divisione dei beni e all’eventuale mantenimento. È chiaro come tale fattispecie interessi quei matrimoni che si concludono per mutuo consenso, o in ogni caso, in pace e con piena maturità delle persone coinvolte. Al contrario, la separazione giudiziale viene avviata quando manca tale accordo, quando vi è ostilità, ad esempio perché un coniuge subisce la decisione dell’altro di interrompere il rapporto matrimoniale senza essere d’accordo. In questi casi, dove la litigiosità si può esprimere ai massimi livelli, diventa necessario l’intervento del giudice.
È importante evidenziare che mentre la consensualità punta alla cooperazione e riduce i tempi e i costi, la via giudiziale è spesso caratterizzata da conflitti più accesi, che possono riguardare accuse di comportamenti lesivi o richieste di addebito. La separazione consensuale ha dunque tempistiche più ridotte e costi più sostenuti, rispetto a una separazione giudiziale che presuppone una complessa attività giudiziaria, e, mancando cooperazione tra le parti, può determinare onorari professionali molto più elevati in proporzione alla maggiore difficoltà tecnica della prestazione dell’avvocato, nonché della mole di attività concretamente da svolgersi. Chiaramente i costi sono più elevati quando si tratta di una separazione giudiziale internazionale, vista la complessità delle questioni che richiedono il dover destreggiarsi tra leggi nazionali, regolamenti europei e convenzioni internazionali: fonti articolate e complesse che rendono la prestazione dell’avvocato per separazioni notevolmente più difficile.
Il caso tipico in cui si presenta la necessità di ricorrere alla separazione giudiziale è quando un coniuge rifiuta la separazione, o per semplice ripicca oppure perché è ancora coinvolto nella relazione, costringendo l’altro a dover dimostrare la gravità della crisi matrimoniale attraverso prove documentali o testimonianze. In altri casi, la separazione giudiziale può derivare da divergenze sulle modalità di affidamento dei figli o sull’assegnazione della casa coniugale.
La separazione giudiziale richiede una conoscenza approfondita delle norme giuridiche, sia sostanziali che processuali, specie alla luce delle ultime modifiche apportate dalla Riforma Cartabia. Boschetti Studio Legale è in grado di offrire una prestazione di alto livello tecnico e giuridico, grazie alla preparazione e alla competenza del proprio team di avvocati che ogni giorno trattano il diritto di famiglia, sia nazionale che con rilievi transfrontalieri, impegnandosi anche nello studio e nella formazione continua.
Oltre ad assistere i clienti nella presentazione del ricorso, nella predeterminazione delle prove, nella preparazione dei documenti, nelle analisi degli aspetti economici e a quelli legati alla crescita e all’educazione dei figli, ci impegniamo a ridurre i tempi della procedura attraverso un dialogo continuo con le controparti, cercando soluzioni che possano risolvere i conflitti e prevenirne dei futuri ulteriori. Il nostro approccio si basa sul principio secondo cui la cooperazione tra gli individui porta a risultati migliori più rapidi a quelli che si conseguono in un clima di conflittualità. La capacità di gestire anche le situazioni più delicate fa di Boschetti Studio Legale un riferimento sicuro per chi è alla ricerca di un avvocato per affrontare una separazione giudiziale.
La separazione giudiziale in contesto internazionale
Quando una coppia decide di procedere con una separazione legale e uno o entrambi gli individui sono cittadini stranieri o risiedono fuori dall’Italia, il processo diventa più complesso. Il primo passo, fondamentale, è determinare la legge applicabile e la giurisdizione.
Un caso emblematico potrebbe riguardare una coppia residente in Spagna, composta da un cittadino italiano e uno francese. In tale situazione, in base ai Regolamenti europei che si indicheranno a breve, il tribunale spagnolo sarebbe competente, essendo collocata in Spagna la residenza abituale comune della coppia.
In queste situazioni, inoltre, occorre comprendere come la legge italiana interagisce con i regolamenti e le convenzioni internazionali. L’Italia, con la Legge n. 218 del 1995, ha adottato un quadro giuridico per gestire efficacemente le controversie in ambito di diritto di famiglia transfrontaliero. Tale legge, tuttavia, può ritenersi sotto molti aspetti “superata” dagli strumenti normativi che sono stati adottati a livello europeo e internazionale, pur continuando a manifestare importanza nelle casistiche in cui sono coinvolti cittadini di Stati non firmatari degli accordi o appartenenti a Stati extra-UE.
Queste sono le principali fonti a livello internazionale:
- La Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980: questa convenzione si occupa della sottrazione internazionale di minori, stabilendo procedure per il pronto ritorno dei minori trasferiti illecitamente dal loro paese di residenza abituale. Protegge i minori dagli effetti negativi della sottrazione e garantisce che i diritti di custodia siano rispettati a livello internazionale.
- Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II ter): questo regolamento, che ha sostituito il precedente Bruxelles II bis, disciplina la giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale all’interno dell’Unione Europea. Mira a semplificare i procedimenti legali, facilitare la cooperazione giudiziaria e garantire che il principio del superiore interesse del minore sia sempre prioritario.
- Regolamento (CE) n. 1259/2010 (Roma III): questo regolamento stabilisce norme uniformi per determinare la legge applicabile ai casi di separazione legale e divorzio, offrendo maggiore chiarezza nei contesti internazionali e consentendo alle parti di scegliere la legislazione che meglio si adatta alle loro esigenze, laddove possibile.
Quando la separazione riguarda la responsabilità genitoriale, la giurisdizione è generalmente determinata dalla residenza abituale del minore. Tuttavia, è possibile trasferire la giurisdizione a un altro Stato membro dell’UE se un tribunale ritiene che ciò sia nell’interesse superiore del minore, ad esempio per una maggiore connessione con quell’ordinamento.
Orientarsi tra queste normative internazionali, e nell’intersecarsi delle stesse con la normativa nazionale, può risultare estremamente difficile sia per le persone coinvolte, senza un’adeguata assistenza legale, sia per lo stesso avvocato se non ha una preparazione di diritto internazionale. Boschetti Studio Legale, con una consolidata esperienza nel diritto di famiglia internazionale, fornisce supporto specializzato per affrontare ogni caso di separazione giudiziale. Grazie alla competenza del nostro team, determiniamo la legge applicabile e la giurisdizione, dopodiché ci occupiano della gestione dell’intero procedimento, dal ricorso introduttivo fino alla sentenza, sempre con un approccio personalizzato e orientato al risultato, ponendoci in una posizione di cooperazione con la controparte, più che di scontro.
Infatti, sebbene ci si orienti all’interno di una separazione giudiziale, che dunque, di per sé stessa, è conflittuale, i nostri avvocati cercano di stemperare questa conflittualità per poter “consegnare” ai propri clienti un risultato più rapido, efficace, e soddisfacente anche per l’interesse dei figli.
Giurisdizione e legge applicabile
Nel contesto delle separazioni giudiziali internazionali, è fondamentale scegliere con attenzione la giurisdizione e la legge applicabile. Una scelta errata o una mancata valutazione dei criteri di competenza giurisdizionale e delle norme di diritto internazionale privato può causare problemi pratici, lungaggini processuali e costi aggiuntivi. Ad esempio, se il tribunale scelto non è competente secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Bruxelles II-ter o dalla normativa nazionale applicabile, il ricorso può essere dichiarato improcedibile o chiuso con una declaratoria di difetto di giurisdizione, obbligando le parti a ricominciare da capo in un’altra sede. Questo sottolinea l’importanza di un’assistenza legale esperta nella fase iniziale per evitare tali inconvenienti.
È fondamentale sapere che in base al Regolamento (UE) n. 1259/2010 (Regolamento Roma III), i coniugi possono scegliere di comune accordo la legge applicabile alla loro separazione personale tra quelle con cui hanno un legame stretto, come la legge dello Stato di residenza abituale o quella della cittadinanza di uno dei coniugi.
Testualmente, l’art. 5 del Regolamento prevede che “I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
- la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o
- la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o
- la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o la legge del foro”.
Se però manca una scelta esplicita, il regolamento stabilisce criteri di collegamento volti a individuare la legge più appropriata, garantendo comunque certezza giuridica. L’art. 8, infatti, prevede che “In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
- della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
- dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
- di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
- in cui è adita l’autorità giurisdizionale”.
Inoltre, nei casi in cui la separazione coinvolga minori, il Regolamento Bruxelles II-ter disciplina le questioni di competenza e riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. La regola generale attribuisce la competenza ai giudici dello Stato in cui il minore risiede abitualmente, tutelando così il suo interesse superiore.
Un esempio concreto può essere rappresentato da una coppia italo-francese residente in Germania che decide di separarsi. Se i coniugi scelgono la legge italiana, il giudice tedesco, competente per territorio, applicherà il diritto italiano al procedimento. In assenza di accordo, la normativa applicabile sarà determinata secondo i criteri del Regolamento Roma III, valido nei Paesi partecipanti alla cooperazione rafforzata. Poiché l’Italia non ha aderito a tale regolamento, non lo applica nei propri procedimenti, ma i giudici di uno Stato membro partecipante, come la Germania, potrebbero applicare il diritto italiano se identificato come pertinente. Tuttavia, questi non utilizzerebbero la Legge n. 218/1995, che regola i conflitti di legge in Italia, bensì i criteri del Regolamento Roma III per stabilire la normativa applicabile in mancanza di una scelta specifica da parte dei coniugi.
Di contro, per procedimenti che si svolgono in Italia, la Legge n. 218/1995 resta la fonte primaria per stabilire la legge applicabile in caso di conflitto di leggi, in base ai criteri di collegamento definiti dagli articoli relativi ai rapporti di famiglia.
Boschetti Studio Legale, con la sua profonda conoscenza del diritto internazionale privato nelle questioni di famiglia, offre un’assistenza completa per affrontare le complessità di queste situazioni. Il team di avvocati supporta i clienti nell’individuazione della giurisdizione più favorevole, nella scelta della legge applicabile e nella risoluzione di eventuali conflitti transnazionali, garantendo un approccio strategico e personalizzato.
Procedure per la separazione giudiziale internazionale
Il procedimento per la separazione giudiziale internazionale inizia con il deposito del ricorso presso il tribunale competente, determinato in base ai criteri stabiliti dal Regolamento Bruxelles II-ter (UE 2019/1111), il quale regola qual è l’autorità competente per la separazione internazionale, così come per il divorzio e annullamento del matrimonio, stabilendo una gerarchia dettagliata di criteri giurisdizionali che includono la residenza abituale dei coniugi, l’ultima residenza abituale, la residenza del convenuto e i ricorsi congiunti. Questi criteri si applicano in ordine gerarchico, il che significa che si ricorre al successivo solo se quello precedente non è applicabile. Il Regolamento Bruxelles II-ter mira a garantire una giurisdizione stabile e prevedibile, anche per ridurre il rischio di conflitti e di c.d. “forum shopping” (scelta opportunistica del foro).
Premesso che i contenuti della domanda introduttiva possono variare da Paese a Paese, si può dire che il ricorso, generalmente, deve contenere le generalità delle parti, l’esposizione dei fatti che giustificano la separazione, eventuali richieste sull’affidamento dei figli o sulle questioni patrimoniali, e i documenti necessari, come certificati di matrimonio e prove che attestano la residenza abituale.
Dopo il deposito, il tribunale fissa la prima udienza, durante la quale i coniugi devono comparire, solitamente accompagnati dai rispettivi legali. Il giudice può tentare una conciliazione; in caso di esito negativo, il procedimento prosegue con la raccolta delle prove. Va specificato che sebbene il tentativo di conciliazione sia comune in molte giurisdizioni, non è un requisito universale previsto da Bruxelles II-ter.
L’istruttoria della causa di separazione internazionale può includere testimonianze, documenti e perizie, soprattutto se ci sono dispute sull’affidamento dei figli o sulla divisione dei beni. Nei casi internazionali, potrebbe essere necessaria la traduzione dei documenti o la collaborazione con autorità giudiziarie di altri Stati per acquisire elementi probatori.
Il giudice decide sulle misure provvisorie, come l’assegnazione della casa familiare o un assegno di mantenimento. Il Regolamento Bruxelles II-ter riconosce esplicitamente il potere dei tribunali di adottare tali misure urgenti, anche se un altro Stato membro ha giurisdizione sul merito della questione. Al termine delle udienze e della fase istruttoria, il tribunale emette una sentenza che definisce le condizioni della separazione, il regime patrimoniale e le disposizioni sui figli, se presenti.
Boschetti Studio Legale garantisce supporto in ogni fase, dalla preparazione del ricorso alla rappresentanza in udienza, assicurando che i diritti dei clienti siano rispettati anche nei procedimenti transnazionali. Quando il processo di separazione giudiziale si svolge all’estero, Boschetti Studio Legale può contare su studi di diritto internazionale con i quali collabora abitualmente, per poter co-gestire il caso, cooperando al fine di garantire al cliente il miglior risultato possibile.
Affidamento dei figli nella separazione giudiziale internazionale
La tutela dei minori nelle separazioni internazionali è una priorità assoluta, con particolare attenzione rivolta al superiore interesse del minore, come sancito dalla Convenzione dell’Aja del 1980 e dal Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II ter). Questi strumenti giuridici mirano a fornire un quadro chiaro per affrontare le controversie transfrontaliere in materia di affidamento dei minori e garantire che il benessere del minore sia preminente.
Un principio fondamentale sostenuto da questi strumenti è la determinazione della giurisdizione in base alla residenza abituale del minore. Ciò garantisce che i procedimenti legali riguardanti l’affidamento del minore siano trattati nella giurisdizione più strettamente connessa alla sua vita, consentendo un intervento più rapido e una comprensione più completa delle circostanze del minore.
Nei casi di trasferimento o trattenimento illecito di un minore, il Regolamento Bruxelles II ter integra le disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1980. Entrambi gli strumenti sottolineano il pronto ritorno del minore alla sua residenza abituale. Il principio alla base è quello di scoraggiare la sottrazione internazionale di minori e di garantire che i diritti di affidamento siano rispettati a livello transfrontaliero.
Ad esempio: se un genitore porta un minore dalla Germania all’Italia senza il consenso dell’altro genitore, il tribunale tedesco avrebbe probabilmente giurisdizione in base alla precedente residenza abituale del minore in Germania. Il tribunale tedesco potrebbe quindi ordinare l’immediato ritorno del minore in conformità con la Convenzione dell’Aja del 1980, come recepita dal Regolamento Bruxelles II ter. Questo meccanismo garantisce che il genitore titolare dei diritti di affidamento non sia svantaggiato dal trasferimento illecito e che la determinazione dell’affidamento sia effettuata nella giurisdizione appropriata.
Il Regolamento Bruxelles II ter prevede inoltre diverse garanzie procedurali per assicurare l’efficacia e la rapidità del processo di rimpatrio. Esso prevede che la voce del minore sia ascoltata durante il procedimento. Inoltre, sottolinea la celerità del trattamento delle domande di rimpatrio, richiedendo ai tribunali di primo grado di pronunciarsi entro sei settimane, salvo in circostanze eccezionali. Questa urgenza sottolinea l’importanza di risolvere tempestivamente i casi di sottrazione di minori e di ridurre al minimo le interruzioni nella vita del minore.
È da sottolineare, infine, il ruolo delle Autorità centrali nel facilitare il ritorno del minore. Esse sono responsabili di assistere nella localizzazione del minore, nello scambio di informazioni e nel fornire supporto ai genitori che chiedono il ritorno del minore. Sebbene questi strumenti internazionali forniscano un quadro solido, affrontare le complessità delle controversie internazionali in materia di affidamento dei minori può essere difficile senza una competenza legale specializzata: per questo Boschetti Studio Legale, con la sua expertise nel diritto internazionale e di famiglia, rappresenta una scelta più che valida per chiunque si trovi a dover affrontare un processo di separazione con rilievi transfrontalieri.
Aspetti patrimoniali nella separazione giudiziale internazionale
Quando si ha a che fare con separazioni internazionali, la divisione dei beni situati in più paesi può diventare una questione complessa. Mentre il Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II ter) si concentra principalmente su questioni di responsabilità genitoriale e affidamento dei minori, non affronta direttamente questi aspetti finanziari della separazione.
Entrano invece in gioco altri regolamenti, come il Regolamento (UE) n. 1215/2012, per disciplinare il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese quelle relative alla divisione dei beni. Questo regolamento garantisce che una decisione presa in uno Stato membro in merito a questioni finanziarie derivanti da una separazione possa essere eseguita in altri Stati membri. Ciò è fondamentale per garantire che le parti possano accedere ai rimedi legali e tutelare i propri interessi finanziari, indipendentemente da dove si trovino i loro beni.
Inoltre, la Convenzione dell’Aja del 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni legali svolge un ruolo significativo nel facilitare il riconoscimento delle decisioni relative ai regimi patrimoniali tra coniugi in altri Stati contraenti. Ciò significa che un coniuge che ha ottenuto una sentenza in uno Stato contraente (ad esempio, l’Italia) relativa alla divisione dei beni può richiederne il riconoscimento in un altro Stato contraente (ad esempio, la Francia), semplificando così il processo ed evitando potenziali ritardi e complicazioni.
Districarsi tra le complessità della divisione internazionale dei beni nei casi di separazione richiede non solo una solida conoscenza dei vari strumenti legali, ma anche una competenza pratica nella loro applicazione. Rivolgersi a Boschetti Studio Legale significa garanzia di potersi affidare a professionisti esperti della materia, che non improvvisano ma studiano e si formano costantemente, ogni giorno, nelle questioni di diritto di famiglia internazionale.
La separazione in Italia di coniugi stranieri e la separazione di cittadini italiani all’estero
La separazione tra coniugi stranieri in Italia e quella di cittadini italiani, consistente in una separazione giudiziale con residenza all’estero, rappresentano due scenari che spesso richiedono un’attenta analisi giuridica e procedurale. Altrettanto frequente è l’ipotesi della separazione tra cittadino italiano e straniero, dove diventa essenziale capire il luogo in cui è radicata la coppia.
Un aspetto centrale riguarda la possibilità, offerta dal Regolamento Roma III, di scegliere la legge applicabile alla separazione. I coniugi possono optare, di comune accordo, per una tra le normative indicate dal regolamento, ad esempio quella dello Stato di residenza abituale, o della cittadinanza di uno dei due. Questo approccio consente maggiore flessibilità e tutela per le parti, purché la legge scelta non contrasti con i diritti fondamentali riconosciuti dall’UE. Immaginiamo, ad esempio, una coppia di coniugi tedeschi residenti in Italia che decidono di separarsi: essi possono accordarsi per applicare la legge italiana, semplificando notevolmente il procedimento.
Quando manca un accordo, si applicano criteri di collegamento successivi, come la residenza abituale comune al momento dell’avvio del procedimento o, in subordine, la comune cittadinanza. In casi più complessi, come quando uno dei coniugi risiede in un Paese che non prevede l’istituto della separazione, la legge italiana può supplire, garantendo comunque la possibilità di avviare il procedimento.
Infine, va detto che secondo il Regolamento UE n. 1111/2019 (Bruxelles II-ter), i provvedimenti di separazione emessi da autorità competenti di Stati membri dell’Unione Europea godono di un riconoscimento automatico, eliminando la necessità di un provvedimento interno per conferire loro efficacia in Italia. Per i provvedimenti emessi da Stati non appartenenti all’UE, la Legge n. 218/1995 disciplina il riconoscimento, sempre garantendo che il processo avvenga in maniera fluida e senza necessità di interventi giudiziari aggiuntivi.
Boschetti Studio Legale offre assistenza personalizzata in tutte queste situazioni, supportando i clienti nella scelta della normativa più favorevole e nel superare eventuali conflitti di legge, con un approccio strategico e risolutivo, per risolvere con successo ogni caso di separazione tra stranieri, così come di separazione giudiziale da un coniuge straniero, garantendo il massimo impegno e un approccio orientato sull’ascolto e sull’empatia con i propri clienti.
Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere
Il riconoscimento delle sentenze di separazione giudiziale emesse in un paese straniero è regolato da normative come il Regolamento Bruxelles II-ter e la Convenzione dell’Aja del 1970. Nel contesto europeo, il regolamento prevede procedure semplificate per il riconoscimento automatico delle decisioni tra Stati membri, riducendo tempi e costi. Ad esempio, una sentenza di separazione emessa in Spagna sarà generalmente riconosciuta in Italia senza necessità di ulteriori procedimenti, salvo casi eccezionali come violazioni dell’ordine pubblico o la mancata notifica di una delle parti.
Nelle relazioni con i paesi extraeuropei, la Convenzione dell’Aja del 1970 rappresenta uno strumento chiave per il riconoscimento delle decisioni, a condizione che il paese sia firmatario. I principi di riconoscimento e di esecuzione della Convenzione dell’Aja mirano a promuovere la cooperazione giuridica internazionale e a garantire l’efficacia delle decisioni giudiziarie oltre confine.
Un altro aspetto cruciale è l’esecuzione delle decisioni, che può riguardare sia gli obblighi alimentari sia le questioni patrimoniali. Le sentenze riconosciute ai sensi del regolamento o della convenzione possono essere eseguite senza dover ricorrere a procedure complesse, a meno che non emergano specifici impedimenti giuridici.
Il Regolamento Bruxelles II-ter istituisce un quadro per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, semplificando il processo all’interno dell’Unione Europea. Questo regolamento dà priorità all’interesse superiore del minore e mira a garantire una rapida risoluzione delle controversie familiari transfrontaliere. In particolare:
- L’articolo 30 affronta in particolare il riconoscimento delle sentenze in materia matrimoniale, affermando che tali decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia richiesta alcuna procedura speciale. Questo principio di riconoscimento automatico contribuisce alla certezza del diritto e alla prevedibilità per le persone coinvolte in separazioni transfrontaliere all’interno dell’UE.
- L’articolo 34 chiarisce ulteriormente che le decisioni in materia di responsabilità genitoriale emesse in uno Stato membro sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. Ciò facilita l’attuazione transfrontaliera degli accordi di custodia e di altre decisioni relative al benessere dei minori.
Tuttavia, sia il Regolamento Bruxelles II-ter sia la Convenzione dell’Aja prevedono alcuni motivi di rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione. Tra questi figurano i casi in cui il riconoscimento sarebbe manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto, in cui non sono stati rispettati i diritti della difesa o in cui la decisione è incompatibile con una decisione successiva emessa in un altro Stato membro o in un paese terzo.
A livello nazionale in Italia, l’articolo 64 della Legge n. 218/1995 stabilisce che una sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza necessità di un procedimento formale a condizione che soddisfi determinati requisiti. Tra questi, il giudice straniero deve aver agito secondo principi di competenza giurisdizionale compatibili con l’ordinamento italiano. Inoltre, l’atto introduttivo del giudizio deve essere stato notificato al convenuto nel rispetto della legge del Paese d’origine e garantendo i diritti essenziali della difesa.
Le parti devono essersi costituite in giudizio secondo le regole del Paese di origine, o la contumacia deve essere stata dichiarata in conformità a tali norme. La sentenza, inoltre, deve essere passata in giudicato nello Stato in cui è stata emessa e non deve essere in contrasto con altre decisioni definitive pronunciate da tribunali italiani. Infine, il riconoscimento è escluso qualora la sentenza produca effetti contrari all’ordine pubblico o esista un procedimento pendente davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, avviato prima del giudizio straniero.
L’interazione tra leggi nazionali, regolamenti europei e convenzioni internazionali forma un tessuto normativo nel quale non è facile per nessuno districarsi. Ne consegue che se si vuole vedere garantita la piena tutela dei propri diritti a livello internazionale, è fondamentale ottenere un’assistenza legale specializzata, ed è per questo che Boschetti Studio Legale si propone con il suo team di avvocati esperti nel diritto internazionale della famiglia.
Consulenza legale per separazione giudiziale
Quando si intraprende una causa giudiziaria di separazione, bisogna partire dalla premessa che nel sistema attuale la legge non prevede più la separazione per colpa di uno dei coniugi, se non limitatamente per determinare l’eventuale c.d. “addebito” della separazione. Il presupposto che la legge prevede è l’intollerabilità della convivenza e/o il pregiudizio per l’educazione della prole.
Il giudice, per emettere la sentenza, tiene conto delle cause che possono aver compromesso il rapporto, come l’assenza di fiducia, episodi di conflittualità irrisolta o comportamenti che minano la dignità e il rispetto reciproci. Un esempio comune può riguardare il caso di una relazione extraconiugale che, pur non essendo necessariamente continuativa, rappresenta per uno dei coniugi un motivo sufficiente per interrompere la vita insieme.
In questo contesto, è cruciale che l’avvocato svolga un lavoro tecnico accurato e strategico: raccogliere prove solide e pertinenti, costruire una narrazione chiara e coerente del caso, e presentare con efficacia le ragioni che giustificano la separazione. Un professionista competente deve essere in grado di tradurre le esperienze personali e spesso emotive del proprio assistito in argomentazioni giuridicamente rilevanti, utilizzando documenti, testimonianze e ogni altro elemento utile a supportare la richiesta. Parallelamente, l’avvocato per separazioni giudiziali, nazionali o internazionali, deve saper anticipare le mosse della controparte, individuando eventuali criticità e predisponendo risposte adeguate per tutelare al meglio gli interessi del cliente.
Boschetti Studio Legale, grazie a un team di avvocati esperti nel campo del diritto di famiglia e con la sua expertise nel diritto internazionale privato, affianca i propri assistiti in questo delicato processo, combinando un approccio tecnico impeccabile con un ascolto attento e una comprensione profonda delle difficoltà emotive che accompagnano, inevitabilmente, ogni rottura di una relazione coniugale.
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Quanto costa una separazione giudiziale?
Il costo di una separazione giudiziale dipende da diversi fattori, come la complessità del caso, la durata del procedimento e l’expertise dello studio legale, che contribuisce a determinare l’ammontare degli onorari. In genere, può variare da qualche migliaio di euro a somme più elevate in situazioni complesse. È importante discutere i costi con l’avvocato prima di iniziare, perché le spese possono includere consulenze, perizie e tasse giudiziarie.
Quando conviene fare la separazione giudiziale?
La separazione giudiziale conviene quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni della separazione, come l’affidamento dei figli, la divisione dei beni o il mantenimento. È utile in caso di conflitti gravi o quando uno dei coniugi rifiuta la separazione. Questo tipo di procedura permette al giudice di decidere per garantire un esito imparziale e giusto nelle situazioni più difficili.
Quanto tempo ci vuole per ottenere la separazione giudiziale?
Il tempo necessario per una separazione giudiziale varia a seconda della complessità del caso e del carico di lavoro del tribunale. In media, può richiedere dai sei mesi a due anni o più, specialmente se ci sono dispute su aspetti patrimoniali o sull’affidamento dei figli. Una gestione accurata del procedimento da parte dell’avvocato può aiutare a ridurre i tempi, soprattutto se c’è collaborazione dall’altra parte.